Statuto della fondazione “ENTE EDITORIALE PER L’ESERCITO”


PREAMBOLO
L’Istituzione Militare sta avviando un innovativo progetto di sviluppo e di potenziamento della funzione editoriale nelle branche afferenti le Scienze Militari, volto ad approfondire la conoscenza della storia, della cultura e delle innovazioni tecnologiche in fieri dello Strumento Terrestre da parte della società civile, coinvolgendo soprattutto le generazioni più giovani di potenziali simpatizzanti e aderenti all’Esercito Italiano. In quest’ottica, è stata prescelta la linea d’azione volta alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico di diritto privato, avente natura di “fondazione” e munito di personalità giuridica a norma dell’art. 14 del Codice civile. La sua natura giuridica è quella di un soggetto “a latere” della Forza Armata, in quanto fondazione privata distinta dall’istituzione militare ma tale da mantenere con l’Esercito un “dialogo istituzionale”.

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, ATTIVITA’, DURATA, CONFIGURAZIONE.

  1. E’ costituita la Fondazione denominata “ENTE EDITORIALE PER L’ESERCITO”. La denominazione potrà essere scritta con qualunque carattere o rilievo tipografico; la Fondazione potrà, all’occorrenza, registrare il marchio “ENTE EDITORIALE PER L’ESERCITO” ove consentito dalla legge.
  2. La Fondazione ha sede in Roma, Lungotevere Flaminio n. 66.
  3. La Fondazione non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:
  • elevare il tono culturale del personale dell’Esercito mediante la trattazione di argomenti tecnico-professionali, storici, giuridici, scientifici e di attualità;
  • divulgare, in Italia e all’estero, le finalità altamente sociali dell’Istituzione militare, la sua storia, la sua attività, le sue benemerenze, attraverso articoli da integrare, eventualmente, con stampe, pubblicazioni, numeri unici, monografie e produzioni cinematografiche, multimediali e televisive, in particolare attraverso la pubblicazione di apposita rivista generalista;
  • consentire al personale non più in servizio di tenersi al corrente delle attività dell’Esercito;
  • suscitare nei giovani l’interesse verso la Forza Armata e la Difesa;
  • contribuire all’assistenza materiale al personale reso invalido per servizio e ai familiari sopravvissuti di personale deceduto per causa di servizio;
  • erogare borse di studio, premi e sussidi ai familiari del personale dipendente e ad altri soggetti meritevoli;
  • favorire il benessere del personale, in servizio e in quiescenza, dell’Esercito e dei rispettivi familiari.

La Fondazione si propone di raggiungere detti scopi mediante l’esercizio dell’attività di produzione editoriale nelle materie della storia militare e delle scienze militari, sopra indicate, compresa l’ideazione e la produzione del “CalendEsercito”.

La Fondazione ha durata illimitata, salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali è costituita.

La Fondazione si configura come persona giuridica privata ai sensi del Titolo II del Libro I del Codice civile e, pertanto, non costituisce articolazione dell’Esercito Italiano o della Forza Armata e in nessun caso è chiamata a svolgere funzioni proprie di organismi pubblici ovvero funzioni riservate per legge a siffatti organismi, ma, in linea con i propri scopi ed le finalità solidaristiche proprie della Costituzione repubblicana, opera nel campo privatistico per il raggiungimento delle proprie finalità altruistiche.

ARTICOLO 2: PROVVIDENZE
La Fondazione provvede ai suoi scopi mediante:

  • le rendite del patrimonio iniziale;
  • i proventi derivanti dalla gestione della rivista generalista e dalla commercializzazione di opere e pubblicazioni editoriali;
  • i contributi e donativi di persone fisiche, persone giuridiche e soggetti giuridici privi di personalità;
  • gli interessi maturati sui depositi effettuati presso Istituti di credito o uffici postali;
  • ogni altro contributo o provento legittimamente riscuotibile.

ARTICOLO 3: PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

  1. Il Presidente della Fondazione è il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano in carica.
  2. Il Presidente esercita la vigilanza e il controllo in via generale sull’attività della Fondazione.
  3. Previa informativa al Ministro della Difesa in carica, il Presidente nomina i componenti di tutti gli Organi della Fondazione, in conformità ai requisiti previsti per ciascun Organo.
  4. Il Presidente presiede il Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 4: ORGANI
Oltre al Presidente della Fondazione, gli Organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Indirizzo;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • il Direttore Generale;
  • il Direttore editoriale;
  • il Direttore della Rivista generalista.

ARTICOLO 5: CONSIGLIO DI INDIRIZZO

  1. Il Consiglio di Indirizzo è l’organo collegiale di impulso, propositivo e consultivo della Fondazione.
  2. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono i Presidenti delle Associazioni d’Arma (o i loro delegati) e altri tre membri scelti tra personalità di rilievo accademico e istituzionale.
  3. Il Consiglio di Indirizzo definisce gli indirizzi generali che devono guidare le attività della Fondazione.

ARTICOLO 6: COMITATO SCIENTIFICO

  1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti.
  2. Possono essere componenti del Comitato Scientifico Rettori, Professori, Ricercatori di Università, nonché sono componenti del Comitato Scientifico – sempre nel rispetto delle modalità di nomina di cui al precedente articolo 3, comma 3 – il Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito pro tempore ed il Direttore della Rivista Militare.
  3. Il Comitato Scientifico fornisce consulenza scientifica alla Fondazione ed esplica una funzione propositiva per la Fondazione.

ARTICOLO 7: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

  • un Ufficiale Generale dell’Esercito non in servizio attivo, che lo presiede;
  • il Direttore Generale, Ufficiale Generale dell’Esercito non in servizio attivo;
  • il Direttore Editoriale, Ufficiale dell’Esercito non in servizio attivo;
  • il Direttore della Rivista generalista;
  • un Consigliere scelto tra gli Ufficiali del Corpo di Commissariato dell’Esercito, non più in servizio attivo, al quale spettano i compiti ed i poteri di carattere amministrativo ed in primo luogo la redazione del bilancio della Fondazione (cosiddetto Consigliere Amministrativo);
  • il Capo Ufficio Generale Promozione, Pubblicistica e Storia dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano in carica;
  • un Sottufficiale dell’Esercito;
  • un Graduato dell’Esercito.

Il meno elevato in grado degli Ufficiali presenti nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di segretario.

I componenti del Consiglio di Amministrazione permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per altri massimo due mandati.

ARTICOLO 8: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio e vigila sull’attività generale del Consiglio stesso.

In caso di assenza, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, viene sostituito dal membro del Consiglio più anziano tra i presenti.

ARTICOLO 9: COMPETENZA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

  • sovrintende a tutte le attività della Fondazione;
  • delibera il bilancio preventivo e il rendiconto (situazione patrimoniale ed economica);
  • decide su ogni altra questione che importi oneri o gravami, di qualsiasi natura, non espressamente previsti in bilancio;
  • propone al Presidente della Fondazione le varianti allo Statuto, da sottoporre all’approvazione del Prefetto;
  • stabilisce il corrispettivo dell’abbonamento annuale alla rivista e il prezzo delle singole pubblicazioni;
  • determina il numero di borse di studio da attribuire;
  • ripartisce le disponibilità economiche acquisite nel corso dell’esercizio finanziario, in modo tale da perseguire le finalità indicate nell’articolo 1;
  • favorisce, nei limiti dei poteri conferiti dall’atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione, il benessere del personale, in servizio e in quiescenza, dell’Esercito e dei rispettivi familiari;
  • specifica e meglio definisce i compiti ed i poteri del Consigliere Amministrativo e del Comitato Esecutivo, mediante l’approvazione di regolamenti interni.
  1. Spettano altresì al Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze sopra indicate, tutte le residuali competenze in materia di gestione ed amministrazione, anche straordinaria, della Fondazione che non siano espressamente attribuite dal presente Statuto agli altri Organi della Fondazione ed in particolare non siano di spettanza del Comitato Esecutivo ai sensi del successivo articolo 10, fermo restando che il potere di firma spetta al Direttore Generale come infra indicato.
  2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.
  3. I processi verbali delle adunanze devono essere raccolti in un apposito registro, rilegato e numerato in ogni pagina.
  4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta l’esigenza di trattare urgentemente il singolo affare lo renda necessario.
  5. Può deliberare l’affidamento delle incombenze amministrative, contabili, fiscali e di quelle afferenti agli eventuali rapporti di lavoro subordinato ad un elemento di organizzazione esterno alla Fondazione ed all’amministrazione della Difesa, in osservanza della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 10: COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da:

  • il Direttore Generale, che lo presiede;
  • il Direttore Editoriale; – il Direttore della rivista generalista;
  • il Consigliere Amministrativo, cui competono compiti di carattere amministrativo in materia di: · ordinaria amministrazione e di funzionamento della Fondazione; la redazione dei bilanci finanziari e anche economico; la liquidazione e pagamento con potere di firma di tutti i titoli di spesa di cui all’articolo 18 del presente statuto; la compilazione e custodia delle scritture contabili avvalendosi di un suo fiduciario;
  • due componenti scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rispetto delle modalità di nomina di cui al precedente articolo 3, comma 3.
  1. Il Comitato Esecutivo redige le relazioni sui bilanci preventivo e consuntivo; provvede agli atti di gestione ed a quelli conservativi del patrimonio; dispone la liquidazione ed il pagamento delle somme da erogare a qualsiasi titolo, sottoponendo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione le determinazioni adottate e non già deliberate dallo stesso Consiglio di Amministrazione; attribuisce le borse di studio, mediante concorso, nonché i premi e i sussidi; può chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione.
  2. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente. In caso di parità di voti, è determinante il voto di quest’ultimo.

ARTICOLO 11: DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale:

  • ha la rappresentanza legale e giudiziale e la firma della Fondazione;
  • sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, sviluppa e attua le attività della Fondazione non connesse con l’attività editoriale (borse di studio, assistenza ai familiari, benessere del personale, ecc.);
  • coadiuva e armonizza tutte le iniziative (comprese quelle editoriali) al fine del conseguimento complessivo degli obiettivi/linee di indirizzo, in base alle risorse allocate.

ARTICOLO 12: COLLEGIO DEI REVISORI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica e al controllo della contabilità della Fondazione, dei suoi bilanci e stati patrimoniali, con tutte le facoltà ed i poteri previsti per tale organo dalla legge e dal presente Statuto.
  3. I Revisori dei Conti permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Non possono rivestire la carica di componenti né del Consiglio di Amministrazione né del Comitato Esecutivo.
  4. I Revisori dei Conti esercitano il loro mandato:
  • curando l’esame ed il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili nonché dei bilanci preventivo e consuntivo;
  • redigendo apposite relazioni.

I membri effettivi del Collegio designano il Presidente del medesimo organo collegiale, a maggioranza semplice dei membri.

ARTICOLO 13: DIRETTORE EDITORIALE
Il Direttore Editoriale:

  • è consulente del Presidente della Fondazione per la linea e il piano editoriali;
  • sulla base delle linee del Consiglio di Indirizzo e delle ulteriori eventuali indicazioni del Consiglio di Amministrazione, attiva la linea e il piano editoriali con le discendenti attività;
  • con il Direttore della Rivista generalista, individua le collaborazioni di cui avvalersi e impartisce le direttive per l’attività redazionale;
  • riceve dal Consiglio di Amministrazione le linee guida utili a definire le tendenze di mercato e propone al medesimo le strategie pubblicitarie e di distribuzione.

ARTICOLO 14: DIRETTORE DELLA RIVISTA GENERALISTA
Il Direttore della Rivista generalista:

  • dirige la Rivista e costituisce elemento di riferimento per i vari collaboratori della redazione;
  • risponde dei contenuti della Rivista considerata unitariamente e in ogni sua parte;
  • collabora con il Direttore editoriale nell’individuazione delle scelte operative e di sviluppo del periodico e si pone come garante della gestione delle stesse.
    ARTICOLO 15: RIUNIONI A DISTANZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI
    Le riunioni di qualsiasi organo collegiale della Fondazione si possono svolgere anche per audio o audio-video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    a) che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede la riunione e colui che verbalizza la riunione stessa, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
    b) che sia consentito a colui che presiede la riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 16: ANNO FINANZIARIO, BILANCI

  • L’anno finanziario coincide con l’anno solare, salvo quanto eventualmente previsto in sede di atto costitutivo per il primo esercizio finanziario.
  • Alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed al disimpegno del lavoro amministrativo e contabile provvede il Consigliere Amministrativo.
  • Il bilancio di previsione dovrà essere predisposto dal Consigliere Amministrativo e delibera dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Ad avvenuta delibera del Consiglio, il bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere rimesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, per l’approvazione.
  • Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all’esame del Consiglio di Amministrazione, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Ad avvenuta delibera del Consiglio, il bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere rimesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, per l’approvazione.
  • Gli avanzi di bilancio possono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità della Fondazione. Pertanto è vietato, anche in modo indiretto, distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    ARTICOLO 17: SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
  • Il servizio di tesoreria e di cassa nonché la custodia dei titoli e dei valori costituenti il patrimonio della Fondazione sono esplicati da Istituti di credito o da uffici postali.
  • Per il servizio di cassa la Fondazione dispone anche di un conto corrente.
  • I fondi risultati in eccedenza rispetto alle necessità della Fondazione possono essere impiegati nell’acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli di Stato dei Paesi dell’Unione Europea e obbligazioni emesse e garantite dall’Unione Europea, ovvero in investimenti immobiliari, ovvero depositati presso il citato conto corrente o presso Istituti di credito o uffici postali.

ARTICOLO 18: TITOLI DI ENTRATA
Formano oggetto dei titoli di entrata:

  • le quote di abbonamento dei prodotti editoriali;
  • i proventi della pubblicità; – il ricavato della vendita di stampe, monografie, pubblicazioni, fascicoli, articoli e proventi vari;
  • il ricavato della vendita del “CalendEsercito”;
  • gli interessi maturati sui depositi bancari e su titoli;
  • le rendite derivanti da investimenti immobiliari;
  • ogni altro contributo o provento legittimamente riscuotibile.

ARTICOLO 19: TITOLI DI SPESA

Formano oggetto dei titoli di spesa:

  • il corrispettivo della locazione di locali;
  • l’illuminazione, il riscaldamento, l’abbonamento e le conversazioni telefoniche e telematiche;
  • le spese di cancelleria;
  • l’amministrazione di mobili ed immobili;
  • le spese tipografiche, per riproduzioni fotomeccaniche, per acquisto di carta da stampa;
  • il corrispettivo riconosciuto al personale degli organi della Fondazione;
  • le spese di collaborazione, eventuali e straordinarie;
  • le spese di rappresentanza;
  • il rimborso delle spese sostenute dagli organi della Fondazione, per lo svolgimento delle funzioni statutarie;
  • le spese di funzionamento;
  • le spese per l’acquisizione di beni e servizi necessarie al conseguimento delle attività.

ARTICOLO 20: LIBRI

La contabilità è tenuta per mezzo dei seguenti libri e registi:

  • libro degli inventari;
  • giornale di cassa;
  • registro delle ricevute;
  • registro degli abbonamenti; – registro di conto corrente; – registro delle pubblicazioni;
  • registro dei libri della biblioteca.
  • Siffatti libri, prima di essere posti in utilizzo, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Direttore Generale in ogni pagina ovvero sottoposti a vidimazione notarile.


ARTICOLO 21: ESTINZIONE
L’estinzione della Fondazione è deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, nei casi e nelle forme previste dal codice civile. In tal caso, il patrimonio della Fondazione sarà destinato ad uno o più enti assistenziali del personale in servizio o in congedo dell’Esercito, in conformità al voto espresso dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22: DURATA DEI MANDATI DEGLI ORGANI
Il mandato per ciascun organo della Fondazione dura tre anni, salvo non sia diversamente previsto dal presente statuto in sede di disciplina specifica dell’organo stesso.

ARTICOLO 23: RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

NORMA TRANSITORIA NOMINA DEGLI ORGANI PER IL PRIMO MANDATO

  1. Fermo restando che gli Organi della Fondazione, come individuati dal presente Statuto, saranno a regime nominati secondo le modalità sopra prescritte, ossia dal Presidente della Fondazione (cioè dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano in carica) previa informativa al Ministro della Difesa in carica, al solo fine di consentire immediata operatività alla Fondazione medesima, nel senso di permettere l’individuazione di soggetti componenti gli Organi della Fondazione già in sede di atto costitutivo in modo da poter poi procedere alla prescritta iscrizione presso il competente Ufficio Territoriale del Governo, i componenti degli Organi della Fondazione per il solo primo mandato verranno nominati come segue.
  2. La nomina dei componenti degli Organi della Fondazione per primo mandato avverrà formalmente ad opera dei fondatori in sede di atto costitutivo.
  3. Siffatta nomina dovrà avvenire in conformità a specifica designazione effettuata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano con riguardo a ciascun soggetto da nominare.
  4. La predetta designazione ad opera del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano dovrà avvenire per iscritto, in carta semplice, mediante comunicazione indirizzata ai fondatori e che potrà essere allegata, in originale o in fotocopia, all’atto costitutivo stesso.
  5. La presente norma transitoria non incide in alcun modo sull’individuazione del Presidente della Fondazione come indicato al precedente articolo 3, comma 1, né sostanzialmente incide sul potere di nomina degli Organi della Fondazione attribuito al Presidente ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, atteso che anche per il primo mandato siffatti Organi sono individuati nei soggetti indicati dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e la sola nomina formale è di competenza dei fondatori quali unici soggetti comparenti dinanzi al Notaio rogante l’atto costitutivo.